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ANCE - Associazione nazionale dei costruttori edili - ha pubblicato recentemente una Guida sul distacco nazionale nel settore edile, che considera anche le recenti modifiche introdotte dal DL n. 19/2024 al regime sanzionatorio riguardante le esternalizzazioni.
La Guida ha l’obiettivo di illustrare le principali caratteristiche della disciplina del distacco, mettendo in evidenza le differenze tra questo istituto e le altre forme di esternalizzazione del lavoro consentite dalla legge.
Nella gestione della propria attività, il datore di lavoro può infatti adottare diverse forme di esternalizzazione del lavoro: il distacco, la somministrazione e l’appalto.
Il distacco si verifica quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una specifica attività lavorativa (art. 30 co. 1 d.lgs. 276/2003).
Il contratto di somministrazione di lavoro è un accordo, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti. Questi lavoratori, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto. Inoltre, l’appaltatore assume il rischio d’impresa (art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003).
È essenziale distinguere chiaramente tra questi tre istituti per garantirne un utilizzo legittimo, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal decreto PNRR (DL n. 19/2024). Questo decreto ha modificato il regime sanzionatorio per somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti: dal 2 marzo 2024, le sanzioni previste dall’art. 18, d.lgs. n. 276/2003, hanno nuovamente rilevanza penale.
Inoltre, il decreto ha chiarito che in caso di somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall’articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Fonte: ANCE
Foto: Pexels
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